Attestazione di rinnovo della patente di guida
I titolari di patente italiana residenti in Ecuador, regolarmente iscritti all’AIRE, possono ottenere la conferma della validità della loro patente italiana scaduta da non più di 5 anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche).
Per il rinnovo è necessario presentare un certificato rilasciato dal medico di fiducia del Consolato. La validità del rinnovo decorre dalla data del certificato medico.
Il rinnovo delle patenti per le categorie A e B è di dieci anni per coloro al di sotto dei 50 anni, di 5 anni per coloro che hanno più di 50 anni e di 3 anni a partire dal settantesimo anno di età.
Si ricorda che:
– coloro che rinnovano la patente di guida presso un Ufficio Consolare italiano in uno Stato NON appartenente all’Unione Europea hanno l’obbligo, entro 6 (sei) mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’Art. 126 del Codice della Strada, quindi anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso il Consolato italiano sia ancora valido;
– sarà necessario conservare sempre l’attestazione di rinnovo unita alla patente di guida ed in particolare di esibirla per effettuare la visita medica per la conferma di validità in Italia, al fine di provare, al medico accertatore, l’avvenuto rinnovo all’estero e quindi di dimostrare l’assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.
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Tariffa Consolare – Art. NAA-Imposta di Bollo + Art. 24
Il Ministero italiano delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha emanato la Circolare n. 39841 del 27/12/2021 riguardante la proroga dei termini di validità delle patenti di guida.