ATTESTAZIONE DI RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA
La richiesta di rinnovo di patente di guida italiana può essere presentata sia dai cittadini italiani residenti in Ecuador ed iscritti all’A.I.R.E.* (Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero) che dai cittadini italiani che dimorano da almeno 6 (sei) mesi in Ecuador, nonché dai cittadini stranieri titolari di patente di guida italiana stabilmente residenti in Ecuador.
*Nel caso in cui i dati relativi al proprio indirizzo di residenza non fossero aggiornati, si dovrà provvedere seguendo le istruzioni presenti sul sito:
https://ambquito.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/anagrafe-a-i-r-e/
Per ottenere la conferma della validità della patente di guida italiana, essa deve essere scaduta da non più di 5 (cinque) anni e non deve rientrare nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche).
Le patenti di categorie A e B vengono rinnovate per un periodo di 10 (dieci) anni se i titolari hanno meno di 50 anni, per 5 (cinque) anni se i titolari hanno più di 50 anni e per 3 anni a coloro che hanno compiuto il 70º (settantesimo) anno di età.
Per prenotare un appuntamento accedere al portale Prenot@mi
REQUISITI:
1 – Certificato medico rilasciato dal medico di fiducia dell’Ambasciata:
Dr. Michele UGAZZI
Centro Materno Infantil
Humboldt N 31-117 y Coruña, QUITO
Tel. 2551-262 / 2554-118 / 2903-348, Cell. +593 999733500
Email: mugazzib@gmail.com
2 – una fotografia da applicare sul predetto Certificato e da far controfirmare dal medico;
3 – patente di guida italiana in originale e copia a colori ampliata a formato A4;
4 – copia a colori del passaporto (solo pagine con foto, dati e firma del titolare);
5 – ricevuta in originale del versamento da effettuare presso il Banco Pichincha della tariffa consolare vigente: Art. 66D, consultabile al seguente link:
https://ambquito.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/tariffe-consolari-of/
SI RICORDA CHE:
– coloro che rinnovano la patente di guida italiana presso un Ufficio Consolare in uno Stato NON appartenente all’Unione Europea hanno l’obbligo, entro 6 (sei) mesi dal riacquisto della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8 dell’Art. 126 del Codice della Strada, quindi anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso il Consolato italiano sia ancora valido;
– sarà necessario conservare sempre l’attestazione di rinnovo unita alla patente di guida ed in particolare di esibirla per effettuare la visita medica per la conferma di validità in Italia, al fine di provare, al medico accertatore, l’avvenuto rinnovo all’estero e quindi di dimostrare l’assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.