A. Cittadinanza per Matrimonio o per Unione Civile tra persone dello stesso sesso (Naturalizzazione)
Per informazione sulla pratica di naturalizzazione si prega di scaricare e leggere attentamente il documento predisposto dal Ministero degli Affari Esteri Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile .
In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio o per Unione Civile tra persone dello stesso sesso vengono fornite solamente in idioma italiano.
La moglie straniera del cittadino italiano che abbia contratto matrimonio prima del 1º aprile 1983, ottiene automaticamente la cittadinanza italiana per matrimonio, dovendo soltanto richiedere alla Sede Consolare competente la trascrizione del proprio atto di nascita.
La moglie straniera di cittadino italiano che abbia contratto matrimonio successivamente al 1º aprile 1983, può ottenere la cittadinanza attraverso la naturalizzazione per matrimonio.
B. Cittadinanza (Riconoscimento della Cittadinanza “Jure Sanguinis“)
URGENTE – Il Consiglio dei Ministri approva modifiche alla Legge sulla cittadinanza “ius sanguinis”
Per ulteriori informazioni far riferimento al comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed al Decreto Legge n. 36 del 28/03/2025.
A seguito di tali modifiche sono sospesi dal 28 marzo 2025 i seguenti servizi:
a) fissazione di nuovi appuntamenti per la ricezione di domande di riconoscimento di cittadinanza per discendenza;
b) ricezione di nuove domande di riconoscimento di cittadinanza “ius sanguinis“;
Con la nuova Legge in vigore, solamente:
a) si potrà riconoscere la cittadinanza italiana dell’interessato/a, ai sensi della normativa vigente alla data del 27 marzo 2025, su istanza, corredata della documentazione necessaria, presentata all’Ufficio Consolare o al Comune italiano competente entro e non oltre le ore 23:59 (ora di Roma) dello stesso giorno;
b) si potrà comprovare giudizialmente la cittadinanza italiana dell’interessato/a, secondo la normativa vigente alla data del 27 marzo 2025, su istanza giudiziale presentata all’Autorità competente in Italia entro e non oltre le ore 23:59 (ora di Roma) dello stesso giorno;
c) si riconosce lo status di cittadino/a italiano/a dell’interessato/a sé il padre e/o la madre (anche adottivi) sono cittadini italiani nati in Italia;
d) si riconosce lo status di cittadino/a italiano/a dell’interessato/a sé il padre e/o la madre (anche adottivi), cittadini italiani nati all’estero, hanno risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi prima della data di nascita o di adozione dell’interessato;
e) si riconosce lo status di cittadino/a italiano/a dell’interessato/a sé un ascendente cittadino/a italiano/a di primo grado dei genitori (anche adottivi) è nato/a in Italia (nonno e/o nonna);
f) saranno trattate tutte le istanze di trascrizione di atti di nascita di minori figli o nipoti minorenni di cittadino nato in Italia o figli minori di cittadini nati all’estero ma che sono stati residenti per almeno due anni continuativi in Italia prima della nascita del figlio minore. In quest’ultimo caso la residenza dovrà essere provata mediante un “Certificato storico di residenza” rilasciato dal Comune italiano competente.
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Le persone, legalmente residenti in Ecuador, con ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) cittadini italiani, nati in Italia o in altri Paesi, che vogliano presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, dovranno considerare quanto segue:
- la Legge italiana n. 92 del 05/02/1991 sancisce che i figli di cittadini italiani hanno diritto alla cittadinanza italiana, sia che essi siano nati in Italia o in qualsiasi Paese;
- lo stesso diritto viene riconosciuto ai figli di cittadine italiane qualora essi siano nati dopo il 1º gennaio 1948; per i figli di madre cittadina italiana (o con diritto alla cittadinanza italiana “jure sanguinis”) nati prima del 1º gennaio 1948, la cittadinanza dovrà essere richiesta per via giudiziale tramite la presentazione di un Ricorso innanzi ai competenti Tribunali Italiani;
- uno dei principi su cui si basa la cittadinanza italiana è la possibilità di cittadinanza multipla;
- il/la cittadino/a italiano/a che abbia rinunciato alla cittadinanza prima della nascita dei figli o prima che essi abbiano raggiunto la maggiore età, hanno perso il diritto alla trasmissione della cittadinanza ai predetti;
- il/la cittadino/a italiano/a che abbia richiesto la naturalizzazione volontaria in qualunque Paese prima del 5 febbraio 1992, ha perso la cittadinanza e quindi anche il diritto di trasmissione della medesima ai propri figli minorenni e conviventi;
- i figli nati successivamente alla rinuncia alla cittadinanza italiana o alla naturalizzazione volontaria del genitore, non hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis” in quanto nati da cittadino/a straniero/a;
- la Domanda di Riconoscimento della Cittadinanza deve essere compilata in tutte le sue parti e presentata, previo appuntamento, dal discendente vivente del cittadino italiano;
- i requisiti richiesti sono indispensabili, insostituibili e obbligatori;
- il Contributo di 600,00 euro (dal 01/01/2025), previsto per questo tipo di pratica, corrisponde ai diritti di analisi della documentazione e, qualora la domanda di Riconoscimento della Cittadinanza venisse rifiutata, non verrà restituito all’interessato.
Pertanto si dovrà procedere in questo modo:
- prenotare un appuntamento a nome del discendente per “Riconoscimento della Cittadinanza” attraverso l’applicativo Prenot@misoltanto nel momento in cui il richiedente sia in possesso della documentazione completa, poiché, saranno RIFIUTATE le domande con documentazione errata o incompleta; nel caso in cui il richiedente non riesca a completare la documentazione entro la data già prenotata, non deve confermare l’appuntamento nei tempi previsti dall’applicativo Prenot@mi, affinché l’appuntamento rimanga disponibile per altri utenti; chi, invece, sia in possesso della documentazione completa e corretta entro la data della prenotazione deve confermare il proprio appuntamento entro i termini previsti, sempre tramite l’applicativo Prenot@mi;
- compilare completamente e con i dati esatti la Domanda di Riconoscimento della Cittadinanza e presentarla il giorno dell’appuntamento; la data della domanda dovrà essere la stessa di quella dell’appuntamento;
- Il controvalore in Dollari Usa del Contributo di 600,00 euro deve essere versato, tramite deposito bancario individuale sul contro “Embajada de Italia – Ingresos Consulares” del Banco Pichincha; il versamento deve essere effettuato prima dell’appuntamento e l’ammontare esatto dovrà essere verificato nel Tariffario Consolare (Articolo 7b); il giorno dell’appuntamento dovrà essere consegnata la ricevuta bancaria di versamento in originale e completamente leggibile;
- il pagamento del Contributo dovrà essere effettuato a nome del richiedente;
- tutti i documenti emessi dall’Anagrafe dell’Ecuador dovranno essere postillati dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador e tradotti in lingua italiana da uno dei Traduttori Ufficiali di riferimento di questa Ambasciata;
- qualunque documento emesso dall’Anagrafe o Ente equivalente in altri Paesi (ad eccezione dell’Italia), dovrà essere postillato secondo le norme in vigore nel Paese e tradotto in lingua italiana dai traduttori autorizzati; la predetta traduzione dovrà essere a sua volta postillata oppure legalizzata dal Consolato italiano competente.
Requisiti:
Se altri familiari del richiedente hanno già effettuato le pratiche di riconoscimento della cittadinanza presso questa Ambasciata, non sarà necessario produrre nuovamente la documentazione relativa agli ascendenti comuni e quindi già in possesso di questa Sede.
- originale del certificato italiano di nascita del PRIMO ASCENDENTE, rilasciato dal Comune di appartenenza del cittadino; nel caso in cui l’ascendente sia nato prima della creazione dei registri Comunali di stato civile, dovrà essere prodotta la relativa documentazione ecclesiastica;
- originale del certificato italiano di matrimonio, se il matrimonio sia stato contratto in Italia, o “Inscripción integral de Matrimonio” dell’Anagrafe dell’Ecuador, certificata dal “Registro Civil”, postillato e tradotto;
- qualora il matrimonio fosse stato celebrato prima della creazione dell’Anagrafe dell’Ecuador (1901-1902), dovrà essere prodotta la copia autentica del Libro dei Matrimoni e la copia della trascrizione (effettuata via computer) del testo completo risultante sul Libro dei Matrimoni, entrambe timbrate e sottoscritte dal Parroco e legalizzate dalla Conferenza Episcopale, postillate e tradotte in italiano;
- qualora il matrimonio fosse avvenuto in un Paese terzo, dovrà essere prodotta la stessa documentazione di cui sopra, legalizzata dal “Registro Civil” del Paese di provenienza, postillata dall’Autorità competente e tradotta in lingua italiana; la traduzione dovrà essere a sua volta postillata oppure legalizzata dal Consolato italiano competente;
- se il cittadino italiano, PRIMO ASCENDENTE, fosse nato prima del 1861, dovrà essere prodotto il relativo certificato di morte rilasciato dal Comune italiano; se fosse deceduto in Ecuador il documento da produrre è la “Inscripción Integral de Defunción” dell’Anagrafe dell’Ecuador, certificata dal “Registro Civil” postillata e tradotta; se fosse deceduto invece in un Paese terzo, il documento richiesto è l’atto integrale di morte, postillato e tradotto in italiano; la predetta traduzione dovrà essere a sua volta postillata oppure legalizzata dal Consolato italiano competente.
- attestato originale rilasciato dall’autorità competente (per l’Ecuador, il Dipartimento di “Asesoría Jurídica” del Ministro degli Affari Esteri, per altri Paesi, il Ministero dell’Interno o la Funzione Elettorale, a seconda del Paese) da cui si evinca che il cittadino NON si è naturalizzato volontariamente o, in caso di naturalizzazione volontaria deve essere indicata la data esatta; qualora si tratti di documento ecuadoriano, il medesimo dovrà essere postillato e tradotto in lingua italiana; se si tratta di documento emesso in altri Paesi, il documento dovrà essere postillato e tradotto in lingua italiana; la predetta traduzione dovrà essere a sua volta postillata oppure legalizzata dal Consolato italiano competente.
Per le successive generazioni fino ad arrivare al richiedente:
- “Inscripción integral” di nascita e matrimonio, certificate dal “Registro Civil”, postillate e tradotte; qualora il matrimonio fosse avvenuto precedentemente al 1º aprile 1983, “Inscripción Integral” di nascita anche del coniuge, debitamente legalizzata dal “Registro Civil”, postillato e tradotto;
- nel caso di divorzio e/o secondi matrimoni, dovrà essere prodotta la “Inscripción Integral” di matrimonio debitamente munita dell’annotazione della sentenza di divorzio, certificata dal “Registro Civil”, postillata e tradotta ed il testo completo della sentenza di divorzio, debitamente legalizzato dal “Consejo de la Judicatura”, postillato e tradotto;
- copia a colori della carta d’identità del richiedente, del coniuge, ex-coniuge, convivente, ex-convivente, e di tutti i figli;
- nel caso di figli naturali riconosciuti successivamente all’iscrizione all’Anagrafe dell’Ecuador, dovrà essere inderogabilmente prodotto anche il relativo Atto di Riconoscimento, debitamente postillato e tradotto;
- nel caso di figli naturali, riconosciuti dal genitore italiano successivamente al compimento della la maggiore età, il Provvedimento di riconoscimento, sia amministrativo che giudiziario, dovrà essere presentato entro un atto dalla data di emissione della dichiarazione di passaggio in giudicato/dell’annotazione presso l’Anagrafe competente.
NOTA BENE:
Se altri familiari del richiedente hanno già effettuato le pratiche di riconoscimento della cittadinanza in altra Sede Consolare, sarà necessario produrre nuovamente tutta la documentazione relativa agli ascendenti comuni, indicando il Comune italiano dove è stata già effettuata la trascrizione degli atti di stato civile degli ascendenti. Per i requisiti bisogna fare quindi riferimento a quelli sopra elencati, i quali dovranno essere legalizzati dal “Registro Civil” del Paese di provenienza, postillati dall’Autorità competente e tradotti in lingua italiana; le rispettive traduzioni dovranno essere a loro volta postillate oppure legalizzate dal Consolato italiano competente.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13 e 14)