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CITTADINANZA

CITTADINANZA PER MATRIMONIO O PER UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO (NATURALIZZAZIONE)

Per informazione sulla pratica di naturalizzazione si prega di scaricare e leggere attentamente il documento predisposto dal Ministero degli Affari Esteri  Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile .

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio o per Unione Civile tra persone dello stesso sesso vengono fornite solamente in idioma italiano.

 

 

CITTADINANZA PER DISCENDENZA (IURE SANGUINIS)

Nuova normativa a seguito delle modifiche apportate dalla conversione in Legge 23 maggio 2025, n. 74, del Decreto Legge 28 marzo 2015, n. 36, vigente dal 24 maggio 2025, la quale riforma la Legge 5 febbraio 1992, n. 91

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (cioè la trasmissione della cittadinanza per discendenza) secondo il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. Tuttavia, è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli solo a partire dall’1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale. La Legge 23 maggio 2025, n. 74, non modifica questo principio fondamentale ma lo tempera, collegandolo alla sussistenza di vincoli effettivi e attuali con l’Italia.

REQUISITI

Il nuovo impianto normativo prevede che i nati all’estero in possesso di un’altra cittadinanza NON trasmettano automaticamente quella italiana, salvo che ricorrano alcuni specifici presupposti indicati dal nuovo art. 3-bis.

Pertanto, la cittadinanza italiana iure sanguinis può adesso essere riconosciuta a chi è nato all’estero quando il richiedente abbia:

  1. un ascendente di primo grado (genitori) o di secondo grado (nonni) che possiede, o che possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana, o
  2. un genitore o adottante che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio/a.

Per il caso n. 1, è onere del richiedente dimostrare in maniera incontrovertibile che gli ascendenti in questione non possiedano (o possedevano al momento della morte dell’ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell’interessato) altre cittadinanze al di fuori di quella italiana. Potranno essere presentati certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o certificato utile a raggiungere la prova richiesta dalla legge. Non sono invece sufficienti mere dichiarazioni di parte.

Per il caso n. 2, la residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente. È sufficiente che uno solo dei genitori sia stato residente in Italia, ma si considerano solo i genitori cittadini italiani. La residenza deve essere stata di almeno due anni continuativi prima della nascita del richiedente. Non rileva la residenza in Italia di genitori stranieri. Nel caso di genitore cittadino italiano iure sanguinis che abbia ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza italiana dopo il periodo di residenza in Italia, il requisito della residenza in Italia è comunque maturato e il figlio può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

La previgente normativa continuerà ad applicarsi ai nati all’estero quando il richiedente:

a) ha presentato all’Ufficio Consolare o al Sindaco competenti domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, corredata della necessaria documentazione, entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025;

b) ha presentato all’Ufficio Consolare o al Sindaco competenti domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, corredata della necessaria documentazione, nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;

c) ha presentato ad un Tribunale italiano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.

Per quanto riguarda i punti a) e b) si specifica che il riconoscimento può avvenire anche successivamente al 27 marzo 2025, ma sarà regolato dalla normativa previgente. Pertanto, le pratiche di coloro che hanno presentato a questa Ambasciata istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, corredata dalla necessaria documentazione, entro il 27 marzo 2025 o le pratiche che saranno presentate sulla base di un appuntamento comunicato prima della medesima data saranno trattate sulla base della normativa vigente prima dell’emanazione del Decreto Legge n. 36/2025, convertito con modifiche dalla legge n. 74/2025.

In questi casi, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, valgono i criteri seguiti prima della riforma della legge n. 91/1992 che possono essere visionati di seguito.

Per la trattazione della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana di ogni persona maggiorenne deve essere corrisposto il diritto consolare di Euro 600,00 ( Art. 07B da pagare in dollari americani-USD al tasso di ragguaglio ufficiale).

I diritti consolari devono essere pagati al momento della presentazione della domanda.

In caso di esito negativo, il contributo pagato non potrà essere restituito.

Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà consegnare tutta la documentazione in originale, postillata e tradotta in italiano. I documenti richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.

Le pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis sono particolarmente complesse e delicate, pertanto la normativa italiana assegna alle Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero 730 giorni (2 anni) dalla presentazione dell’istanza per concludere l’istruttoria.

In caso di dubbi, si prega di scrivere a consolare.quito@esteri.it indicando nell’oggetto “CITTADINANZA PER DISCENDENZA”

FORMULARI:

Se altri familiari del richiedente hanno già effettuato le pratiche di riconoscimento della cittadinanza presso questa Ambasciata, non sarà necessario produrre nuovamente la documentazione relativa agli ascendenti comuni e quindi già in possesso di questa Sede.

Se altri familiari del richiedente hanno già effettuato le pratiche di riconoscimento della cittadinanza in altra Sede Consolare, sarà necessario produrre nuovamente tutta la documentazione relativa agli ascendenti comuni, indicando il Comune italiano dove è stata già effettuata la trascrizione degli atti di stato civile degli ascendenti.

RICHIESTA APPUNTAMENTI

Le richieste di appuntamento per la presentazione delle nuove istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana, le quali verranno trattate secondo la normativa attuale, dovranno essere effettuate attraverso il portale Prenot@mi alla voce CITTADINANZA PER DISCENDENZA. Il servizio sarà attivo a partire dal 28/07/2025.

Il richiedente deve confermare la prenotazione al massimo entro 3 giorni prima dell’appuntamento; la mancata conferma provoca l’annullamento automatico della prenotazione.

Il servizio di prenotazione di appuntamenti è TOTALMENTE GRATUITO: diffidate di eventuali richieste di INTERMEDIAZIONI o di pagamento del servizio.

Il servizio è VALIDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per persone MAGGIORENNI CHE RISULTINO LEGALMENTE RESIDENTI IN ECUADOR, le quali che vogliono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.

Per figli minorenni di cittadino italiano si rimanda alla lettura delle informazioni contenute nella sezione di Stato Civile.

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RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA PRESENTATE ED APPUNTAMENTI RICHIESTI E CONFERMATI FINO AL 27 MARZO 2025

Si informa i richiedenti il riconoscimento della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis), i quali abbiamo già presentato una richiesta di appuntamento in data anteriore al 28 marzo 2025, successivamente confermata, che dovranno trasmettere al seguente indirizzo, con urgenza, a questo Ufficio Consolare, via corriere (SERVIENTREGA, DHL, URBANO, etc), entro la data del 31 dicembre 2025, la documentazione in loro possesso, inclusa la ricevuta in originale del pagamento del diritto consolare, nonché la copia della CONFERMA di appuntamento realizzato sul portale PRENOT@MI:

EMBAJADA DE ITALIA
OFICINA CONSULAR
CIUDADANÍA IURE SANGUINIS
CALLE LA ISLA N26-25 Y H. ALBORNOZ
170521 – QUITO (ECUADOR)

In questo caso la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) sarà riconosciuta in via amministrativa in base alla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025. Eventuali comunicazioni con gli interessati avverranno esclusivamente via e-mail all’indirizzo indicato in occasione della richiesta di appuntamento.

Inoltre, si informa che tutte le domande di riconoscimento di cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) presentate presso questo Ufficio Consolare fino alla data del 27 marzo 2025 saranno trattate applicando la normativa vigente alla predetta data. Anche in questo caso, la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) sarà riconosciuta in via amministrativa. Eventuali comunicazioni con gli interessati avverranno esclusivamente via e-mail all’indirizzo indicato in occasione della richiesta di appuntamento.

NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 27 MARZO 2025

Le persone, legalmente residenti in Ecuador, con ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) cittadini italiani, nati in Italia o in altri Paesi, che vogliano presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, dovranno considerare quanto segue:

  1. la Legge italiana n. 92 del 05/02/1991 sancisce che i figli di cittadini italiani hanno diritto alla cittadinanza italiana, sia che essi siano nati in Italia o in qualsiasi Paese;
  2. lo stesso diritto viene riconosciuto ai figli di cittadine italiane qualora essi siano nati dopo il 1º gennaio 1948; per i figli di madre cittadina italiana (o con diritto alla cittadinanza italiana “iure sanguinis”) nati prima del 1º gennaio 1948, la cittadinanza dovrà essere richiesta per via giudiziale tramite la presentazione di un Ricorso innanzi ai competenti Tribunali Italiani;
  3. uno dei principi su cui si basa la cittadinanza italiana è la possibilità di cittadinanza multipla;
  4. il/la cittadino/a italiano/a che abbia rinunciato alla cittadinanza prima della nascita dei figli o prima che essi abbiano raggiunto la maggiore età, hanno perso il diritto alla trasmissione della cittadinanza ai predetti;
  5. il/la cittadino/a italiano/a che abbia richiesto la naturalizzazione volontaria in qualunque Paese prima del 5 febbraio 1992, ha perso la cittadinanza e quindi anche il diritto di trasmissione della medesima ai propri figli minorenni e conviventi;
  6. i figli nati successivamente alla rinuncia alla cittadinanza italiana o alla naturalizzazione volontaria del genitore, non hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” in quanto nati da cittadino/a straniero/a;
  7. la Domanda di Riconoscimento della Cittadinanza deve essere compilata in tutte le sue parti e presentata, previo appuntamento, dal discendente vivente del cittadino italiano;
  8. i requisiti richiesti sono indispensabili, insostituibili e obbligatori;
  9. il Contributo di 600,00 euro (dal 01/01/2025), previsto per questo tipo di pratica, corrisponde ai diritti di analisi della documentazione e, qualora la domanda di Riconoscimento della Cittadinanza venisse rifiutata, non verrà restituito all’interessato.

Pertanto si dovrà procedere in questo modo:

  1. prenotare un appuntamento a nome del discendente per “Riconoscimento della Cittadinanza” attraverso l’applicativo Prenot@misoltanto nel momento in cui il richiedente sia in possesso della documentazione completa, poiché, saranno RIFIUTATE le domande con documentazione errata o incompleta; nel caso in cui il richiedente non riesca a completare la documentazione entro la data già prenotata, non deve confermare l’appuntamento nei tempi previsti dall’applicativo Prenot@mi, affinché l’appuntamento rimanga disponibile per altri utenti; chi, invece, sia in possesso della documentazione completa e corretta entro la data della prenotazione deve confermare il proprio appuntamento entro i termini previsti, sempre tramite l’applicativo Prenot@mi;
  2. compilare completamente e con i dati esatti la Domanda di Riconoscimento della Cittadinanza e presentarla il giorno dell’appuntamento; la data della domanda dovrà essere la stessa di quella dell’appuntamento;
  3. Il controvalore in Dollari Usa del Contributo di 600,00 euro deve essere versato, tramite deposito bancario individuale sul contro “Embajada de Italia – Ingresos Consulares” del Banco Pichincha; il versamento deve essere effettuato prima dell’appuntamento e l’ammontare esatto dovrà essere verificato nel Tariffario Consolare (Articolo 7b); il giorno dell’appuntamento dovrà essere consegnata la ricevuta bancaria di versamento in originale e completamente leggibile;
  4. il pagamento del Contributo dovrà essere effettuato a nome del richiedente;
  5. tutti i documenti emessi dall’Anagrafe dell’Ecuador dovranno essere postillati dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador e tradotti in lingua italiana da uno dei Traduttori Ufficiali di riferimento di questa Ambasciata;
  6. qualunque documento emesso dall’Anagrafe o Ente equivalente in altri Paesi (ad eccezione dell’Italia), dovrà essere postillato secondo le norme in vigore nel Paese e tradotto in lingua italiana dai traduttori autorizzati; la predetta traduzione dovrà essere a sua volta postillata oppure legalizzata dal Consolato italiano competente.

Requisiti:

Se altri familiari del richiedente hanno già effettuato le pratiche di riconoscimento della cittadinanza presso questa Ambasciata, non sarà necessario produrre nuovamente la documentazione relativa agli ascendenti comuni e quindi già in possesso di questa Sede.

  1. originale del certificato italiano di nascita del PRIMO ASCENDENTE, rilasciato dal Comune di appartenenza del cittadino; nel caso in cui l’ascendente sia nato prima della creazione dei registri Comunali di stato civile, dovrà essere prodotta la relativa documentazione ecclesiastica;
  2. originale del certificato italiano di matrimonio, se il matrimonio sia stato contratto in Italia, o “Inscripción integral de Matrimonio” dell’Anagrafe dell’Ecuador, certificata dal “Registro Civil”, postillato e tradotto;
  3. qualora il matrimonio fosse stato celebrato prima della creazione dell’Anagrafe dell’Ecuador (1901-1902), dovrà essere prodotta la copia autentica del Libro dei Matrimoni e la copia della trascrizione (effettuata via computer) del testo completo risultante sul Libro dei Matrimoni, entrambe timbrate e sottoscritte dal Parroco e legalizzate dalla Conferenza Episcopale, postillate e tradotte in italiano;
  4. qualora il matrimonio fosse avvenuto in un Paese terzo, dovrà essere prodotta la stessa documentazione di cui sopra, legalizzata dal “Registro Civil” del Paese di provenienza, postillata dall’Autorità competente e tradotta in lingua italiana; la traduzione dovrà essere a sua volta postillata oppure legalizzata dal Consolato italiano competente;
  5. se il cittadino italiano, PRIMO ASCENDENTE, fosse nato prima del 1861, dovrà essere prodotto il relativo certificato di morte rilasciato dal Comune italiano; se fosse deceduto in Ecuador il documento da produrre è la “Inscripción Integral de Defunción” dell’Anagrafe dell’Ecuador, certificata dal “Registro Civil” postillata e tradotta; se fosse deceduto invece in un Paese terzo, il documento richiesto è l’atto integrale di morte, postillato e tradotto in italiano; la predetta traduzione dovrà essere a sua volta postillata oppure legalizzata dal Consolato italiano competente.
  6. attestato originale rilasciato dall’autorità competente (per l’Ecuador, il Dipartimento di “Asesoría Jurídica” del Ministro degli Affari Esteri, per altri Paesi, il Ministero dell’Interno o la Funzione Elettorale, a seconda del Paese) da cui si evinca che il cittadino NON si è naturalizzato volontariamente o, in caso di naturalizzazione volontaria deve essere indicata la data esatta; qualora si tratti di documento ecuadoriano, il medesimo dovrà essere postillato e tradotto in lingua italiana; se si tratta di documento emesso in altri Paesi, il documento dovrà essere postillato e tradotto in lingua italiana; la predetta traduzione dovrà essere a sua volta postillata oppure legalizzata dal Consolato italiano competente.

Per le successive generazioni fino ad arrivare al richiedente:

  1. Inscripción integral” di nascita e matrimonio, certificate dal “Registro Civil”, postillate e tradotte; qualora il matrimonio fosse avvenuto precedentemente al 1º aprile 1983, “Inscripción Integral” di nascita anche del coniuge, debitamente legalizzata dal “Registro Civil”, postillato e tradotto;
  2. nel caso di divorzio e/o secondi matrimoni, dovrà essere prodotta la “Inscripción Integral” di matrimonio debitamente munita dell’annotazione della sentenza di divorzio, certificata dal “Registro Civil”, postillata e tradotta ed il testo completo della sentenza di divorzio, debitamente legalizzato dal “Consejo de la Judicatura”, postillato e tradotto;
  3. copia a colori della carta d’identità del richiedente, del coniuge, ex-coniuge, convivente, ex-convivente, e di tutti i figli;
  4. nel caso di figli naturali riconosciuti successivamente all’iscrizione all’Anagrafe dell’Ecuador, dovrà essere inderogabilmente prodotto anche il relativo Atto di Riconoscimento, debitamente postillato e tradotto;
  5. nel caso di figli naturali, riconosciuti dal genitore italiano successivamente al compimento della la maggiore età, il Provvedimento di riconoscimento, sia amministrativo che giudiziario, dovrà essere presentato entro un atto dalla data di emissione della dichiarazione di passaggio in giudicato/dell’annotazione presso l’Anagrafe competente.

NOTA BENE:

Se altri familiari del richiedente hanno già effettuato le pratiche di riconoscimento della cittadinanza in altra Sede Consolare, sarà necessario produrre nuovamente tutta la documentazione relativa agli ascendenti comuni, indicando il Comune italiano dove è stata già effettuata la trascrizione degli atti di stato civile degli ascendenti. Per i requisiti bisogna fare quindi riferimento a quelli sopra elencati, i quali dovranno essere legalizzati dal “Registro Civil” del Paese di provenienza, postillati dall’Autorità competente e tradotti in lingua italiana; le rispettive traduzioni dovranno essere a loro volta postillate oppure legalizzate dal Consolato italiano competente.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13 e 14)