RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
A FAVORE DI EX CITTADINI
La Legge di conversione del D. L. 36/2025 ha modificato l’art. 17, comma 1, della Legge n. 91/1992, consentendo ad ex-cittadini, anche residenti all’estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana rendendo una apposita dichiarazione.
Ambito di applicazione
Il nuovo art. 17, comma 1, della Legge n. 91/1992, si applica solamente in presenza dei seguenti requisiti:
– l’interessato deve essere nato in Italia, oppure, deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi;
– l’interessato deve aver perso la cittadinanza NON oltre il 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi:
1) ha volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all’estero la propria residenza (articolo 8, numero 1°, della legge n. 555/1912);
2) avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, ha rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all’estero (articolo 8, numero 2°, della legge n. 555/1912);
3) essendo figlio minore non emancipato di chi ha perso la cittadinanza, aveva in comune con il genitore la residenza e ha acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555/1912).
Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91/1992, NON si applica invece a favore di:
– ex cittadini nati all’estero che non sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi;
– chi ha perso la cittadinanza dopo il 15 agosto 1992 (per qualunque motivo);
– chi ha perso la cittadinanza nei casi previsti dall’articolo 8, numero 3° (colui che, “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio”);
– chi non ha esercitato l’opzione prevista dall’articolo 5, secondo comma, della legge n. 123/1983 (figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina che, in caso di doppia cittadinanza, poteva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età).
Termini di applicazione
La dichiarazione di riacquisto da parte dell’ex-cittadino deve essere presentata tassativamente tra il 1° luglio 2025 ed il 31 dicembre 2027.
Modalità della dichiarazione
Gli ex-cittadini, interessati al riacquisto della cittadinanza italiana, dovranno trasmettere, via corriere, al seguente indirizzo la documentazione originale in appresso elencata:
EMBAJADA DE ITALIA
OFICINA CONSULAR
RIACQUISTO CITTADINANZA
CALLE LA ISLA N26-25 Y H. ALBORNOZ
170521 – QUITO (ECUADOR)
1) istanza di riacquisto della cittadinanza italiana (schema libero), indirizzata all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Quito (Ecuador) dove andrà obbligatoriamente indicato un indirizzo di posta elettronica dove saranno inviate le relative comunicazioni;
2) copia a colori di un valido documento di identità emesso dall’autorità del Paese di attuale cittadinanza e/o residenza;
3) atto di nascita rilasciato dal Comune italiano competente; nel caso di nati all’estero esso dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, ossia postillato e tradotto;
4) solo per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente, che attesti la residenza in Italia per almeno due anni continuativi del richiedente;
5) certificato storico di cittadinanza che attesti il precedente possesso della cittadinanza italiana;
6) certificato che attesti la causa della perdita della cittadinanza (documentazione atta a dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita); la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente postillata e tradotta;
7) certificato che attesti la data di decorrenza di tale perdita (generalmente, mediante la documentazione di cui al punto 4).
Per comprovare quanto sopra elencato, si potrà altresì fare riferimento alle evidenze documentali già in possesso agli atti di questa Sede, in particolare nel caso in cui si disponga del fascicolo del soggetto interessato a riacquistare il nostro status civitatis. Non sarà possibile ricorrere all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8) ricevuta originale del pagamento del diritto consolare in dollari USA (pari ad euro 250) di cui all’art. 07C-Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza.
La dichiarazione dovrà essere resa dall’interessato personalmente innanzi al Capo dell’Ufficio consolare o al dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Non è richiesta la presenza di testimoni.
Pertanto, una volta esaminati i predetti requisiti, gli interessati saranno convocati via email all’indirizzo indicato dall’interessato nell’istanza di riacquisto, al fine di poter rendere la dichiarazione in questione.
Effetti della dichiarazione
Dal giorno successivo alla dichiarazione, l’ex-cittadino riacquista la cittadinanza italiana. La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo: dal giorno della perdita della cittadinanza (per i naturalizzati stranieri il giorno successivo all’acquisto volontario della cittadinanza straniera) fino al giorno in cui è presentata la dichiarazione di riacquisto, l’interessato è considerato straniero a tutti gli effetti di Legge.
Il riacquisto della cittadinanza comporta il riacquisto di diritti ed obblighi propri dello Stato di cittadinanza, tra cui si segnalano:
a) l’obbligo di iscrizione anagrafica (la cui rilevanza, anche ai fini elettorali, impone all’Ufficio Consolare di fare il possibile per acquisire le occorrenti dichiarazioni dell’interessato al momento stesso della presentazione della dichiarazione di riacquisto);
b) l’obbligo di aggiornare la propria posizione di stato civile (ad esempio, fornendo l’atto di matrimonio, gli atti con i quali i matrimoni precedenti sono stati sciolti, eccetera);
c) il diritto di essere iscritto alle liste elettorali;
d) il diritto di ottenere il passaporto e la carta di identità.
La trasmissione della cittadinanza ai discendenti è disciplinata dalle regole generali, recentemente riformate dal D. L. n. 36/2025. Si attira l’attenzione che, con la Legge di conversione del Decreto Legge (Legge n. 74/2025), è stato modificato l’articolo 14 della Legge n. 91/1992: il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all’estero non comporta più l’automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all’estero. Per tale acquisto (cosiddetto communicatione iuris) è ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto.
Pertanto, i figli (minorenni o, a maggior ragione, maggiorenni) residenti all’estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore NON acquistano, per il fatto di detto riacquisto, la cittadinanza italiana. Tuttavia, se il genitore era originariamente cittadino italiano per nascita, il figlio nato prima del riacquisto potrà acquistare la cittadinanza italiana con la residenza in Italia (articolo 4, comma 1, lettera c, o articolo 9, comma 1, lettera a, della legge n. 91/1992).
Poiché il genitore che riacquista la cittadinanza non è più un cittadino per nascita, ma lo è a diverso titolo (riacquisto), NON sarà possibile presentare, la dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91/1992 per la registrazione, entro un anno dallo stabilimento della filiazione, dei figli minorenni nati prima del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Ugualmente non può essere applicata l’articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge n. 36/2025 per la registrazione dei figli minorenni al 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge n. 74/2025).