Il Ministero degli Affari Esteri, ricorda che a seguito di una modifica apportata al Codice Frontiere Schengen, dal 19 luglio 2013 tutti i cittadini di Paesi terzi –soggetti o meno ad obbligo di visto- che intendano soggiornare nel territorio degli Stati membri Schengen (per soggiorni di durata non superiore ai 90 giorni su un periodo di 180 giorni ) dovranno essere in possesso di un documento di viaggio che abbia validità di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri Schengen e che sia stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti. Tutte le informazioni utili sono pubblicate in un’apposita pagina del sito Web della Farnesina – Passaporti e Documenti di Viaggio Equivalenti.