Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

AVVISO D’ ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI TECNICI “DI FIDUCIA” ACCREDITATI PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207  –  (Allegato 1)

Ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è istituito l’elenco dei tecnici di fiducia dell’ Ambasciata d’Italia a Quito  le sole attività ivi previste.


I soggetti in possesso dei requisiti possono fare domanda di iscrizione, per i soli fini connessi all’emissione dei certificati lavori di cui all’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010 secondo le modalità di seguito specificate.
Il presente avviso non ha scadenza. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento e l’iscrizione ha validità permanente, sino al verificarsi di una delle cause di cancellazione di seguito specificate. Gli iscritti dovranno altresì impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa al proprio status ed ai propri recapiti.


 A seguito alla verifica della completezza della domanda, il nominativo dell’iscritto, insieme al deposito della firma e del timbro di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza, è aggiunto all’Elenco dei tecnici di fiducia dell’Ambasciata d’Italia a Quito per l’attuazione dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”, che viene trasmesso a ciascuna impresa che richiede la certificazione di lavori effettuati nel territorio di questa Circoscrizione consolare.


 Lo scrivente si riserva di effettuare controlli sulle informazioni comunicate sia all’atto dell’iscrizione sia in allegato a ciascun certificato, e di attivare il relativo procedimento presso gli enti le autorità competenti, in Ecuador e in Italia, in caso di dichiarazioni mendaci o omissione di informazioni pregiudizievoli l’emissione del documento.




Procedura di emissione dei certificati di esecuzione lavori all’estero




Iscrizione dei professionisti all’elenco.



I professionisti che ritengono di possedere i requisiti di seguito indicati presentano apposita domanda di iscrizione, secondo il modello allegato al presente avviso, corredata della documentazione richiesta. L’iscrizione è a tempo indeterminato.



Istituzione e tenuta dell’elenco.


 L’ Ambasciata d’Italia a Quito  istituisce e custodisce l’elenco dei tecnici che hanno presentato regolare domanda e depositato timbro e firma, e lo mantiene aggiornato nel tempo. Gli interessati sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alla prima istanza di iscrizione.



Presentazione di domanda di certificazione da parte di un’impresa Italiana.


 Le imprese italiane che intendono certificare lavori eseguiti nella circoscrizione di  questa Ambasciata ai fini della qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 presentano richiesta a questa Ambasciata, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito internet. Se viene presentata domanda per la certificazione di un’opera realizzata al di fuori del territorio della circoscrizione di questa Ambasciata, viene inoltrata alla Sede competente dandone notizia al richiedente. Se un’unica opera a rete (esempio: stradale) è stata realizzata su due diverse circoscrizioni, la domanda può essere presentata indifferentemente in una delle due Sedi competenti, ma non in entrambe.



Invio dell’elenco dei tecnici all’impresa richiedente.


 L’ Ambasciata d’Italia a Quito, verificata la localizzazione dell’opera da certificare secondo quanto attestato dal richiedente, trasmette a mezzo PEC all’impresa richiedente l’elenco dei tecnici di fiducia espunto del timbro e della firma depositati.



Attività dell’impresa.


 L’impresa contatta uno o più tecnici presenti sull’elenco, in osservanza delle condizioni di incompatibilità appresso indicate, e concorda in autonomia costo, forma e contenuti della prestazione, ferme restando le norme italiane, locali e/internazionali applicabili ai contratti tra privati sotto il profilo civilistico, fiscale e previdenziale.

Attività del tecnico di fiducia.


Il tecnico di fiducia incaricato dall’impresa, presa visione degli atti comprovanti gli elementi tecnico economici da certificare eventualmente anche eseguendo visite sul sito, redige il certificato sull’apposito “modello B semplificato” redatto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 84 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 scaricabile sul sito internet di questa Ambasciata e lo trasmette all’impresa richiedente e all’Ufficio consolare in formato cartaceo ed elettronico, datato, timbrato e firmato unitamente alla dichiarazione sulle condizioni di incompatibilità, anch’essa scaricabile dal sito, e alla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del servizio, pari a 100,00 per le prime 8 pagine e 10,00 per ciascuna pagina a partire dalla nona, secondo le modalità indicate nelle istruzioni pubblicate sul sito. Il Certificato è trasmesso anche in formato elettronico (su supporto fisico o inviato tramite PEC).

Attività della Sede.


 Questo ufficio consolare, ricevuta la certificazione, provvede a verificare la corrispondenza del nominativo, timbro e firma presente sul certificato con uno dei tecnici presenti in elenco. In caso negativo il CEL è restituito al mittente, fatti salvi ulteriori provvedimenti in caso di sospetta violazione della norma.
In caso di corrispondenza positiva, il Certificato viene inserito sul portale AVCP.it, nell’apposita sezione. La documentazione cartacea viene scansionata e trasmessa alla “Struttura Centrale” del MAE, e custodita agli atti per eventuali successive verifiche e controlli.



Attività della struttura centrale del MAE.


 La “Struttura Centrale” del MAE provvede, una volta verificata la corrispondenza dei dati inseriti rispetto a quelli indicati sul cartaceo scansionato, ad inserire telematicamente il CEL sul database del Casellario delle Imprese.

Trasparenza del procedimento. I tecnici di fiducia e le imprese richiedenti potranno verificare in tempo reale sul portale AVCP.it lo stato di avanzamento delle proprie istanze dal momento della presentazione del Certificato cartaceo sino all’inserimento sul Casellario delle Imprese, e comunicare con questa Ambasciata e la Struttura Centrale del MAE agli indirizzi mail:
consolare.quito@esteri.it e dgai.03-cel@cert.esteri.it



Requisiti
Per ottenere l’accreditamento il tecnico deve:



a) possedere i requisiti giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano nell’iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri o architetti);
b) possedere i requisiti tecnico-professionali che, in base all’ordinamento dello Stato in cui è stata realizzata l’opera, sono necessari per certificare la medesima;


 c) conoscere la normativa italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legisativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)

Modalità di presentazione delle domande


 I soggetti in possesso dei requisiti possono iscriversi in qualsiasi momento e senza scadenza all’elenco dei tecnici di fiducia, compilando l’apposito modulo e recapitandolo o inviandolo all’, completo della firma autografa e del timbro di iscrizione all’ordine professionale, esclusivamente nei modi seguenti:



– in originale recapitato a mano al seguente indirizzo: La Isla 111 y Humberto Albornoz,


Quito e nei seguenti orari:e nei seguenti orari: Da Lunedì a Venerdì h 9-12.30 ; in tal caso la firma è apposta alla presenza del funzionario dell’Ambasciata d’Italia a Quito previa esibizione di un documento di identità;
– autenticato da un notaio o pubblico ufficiale e trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata.
– trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata con firma digitale conforme al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 ed in particolare al comma 4 in caso di certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea.



Condizioni di incompatibilità


Il tecnico che emette il certificato non può essere:



1) Dipendente a qualsiasi titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
2) Titolare a qualsiasi titolo, personalmente o come rappresentante di società, di un rapporto contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle certificazioni in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;


 3) Titolare di cariche legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di emissione del certificato;
4) Congiunto sino al terzo grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato.



Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in allegato a ciascun certificato.
All’atto dell’accreditamento del tecnico di fiducia, questa Ambasciata verifica presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Università) l’autenticità dei requisiti prodotti secondo la norma applicabile in Ecuador (laurea, abilitazione, iscrizione all’ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare l’accreditamento, è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti.


Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilità, il medesimo è immediatamente cancellato d’ufficio dall’elenco dei tecnici accreditati; contestualmente è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali competenti italiane e locali



Cancellazione
La cancellazione è attuata:


– per violazione dei requisiti o delle norme che regolano la certificazione;


– per perdita di uno qualsiasi dei requisiti;


– su richiesta dell’interessato, usando l’apposito modello.



Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali recante disposizioni per tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
I dati personali di cui alla presente informativa sono quelli raccolti nello svolgimento della procedura per la certificazione dei lavori eseguiti all’estero da imprese italiane ai sensi dell’art. 84 D.P.R. 207/2010 di cui al presente avviso.


 I dati personali sono trattati esclusivamente nell’ambito dell’ attività di cui al presente avviso, nei limiti delle azioni strettamente necessarie per lo svolgimento del servizio stesso.


Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:


 – trattati in modo lecito e secondo correttezza;


– raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;


– esatti e, se necessario, aggiornati;


– pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.


I dati personali forniti o acquisiti nel corso del procedimento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini del corretto svolgimento del procedimento stesso:


– alle imprese che richiedono la certificazione di lavori all’estero;


– ad altre Sedi consolari, in caso di incorretto indirizzamento delle domande;


– alla Struttura Centrale del Ministero degli Affari Esteri all’uopo destinata;


– all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;


– all’Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all’Autorità di Pubblica Sicurezza, agli ordini professionali competenti in caso di presunta violazione delle norme relative al presente procedimento.
I dati non saranno comunque oggetto di diffusione.


Si informa infine, che l’art. 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare: l’interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.


L’eventuale rifiuto di rispondere, al momento della raccolta delle informazioni, comporta l’oggettiva impossibilità di osservare obblighi di legge connessi allo svolgimento della procedura.
Il Responsabile del trattamento dei dati Ambasciata d’Italia a Quito  è l’Ambasciata d’Italia a Quito  . Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli Uffici di questo Consolato Generale.






 


ISTRUZIONI PER LE IMPRESE E PER I TECNICI DI FIDUCIA PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 84 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207




In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art. 84, in particolare, dispone sulla qualificazione delle imprese italiane per l’assunzione di lavori pubblici, con particolare riferimento alla certificazione dei lavori eseguiti all’estero.
La nuova diposizione normativa innova le modalità di inserimento dei dati nella banca dati informatizzata degli appalti pubblici, gestita dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per la qual cosa sono coinvolti sia gli Uffici consolari all’estero che la struttura centrale del MAE.


 


Attività procedimentale degli Uffici consolari all’estero



1. La Cancelleria Consolare accredita all’emissione dei certificati di lavori eseguiti all’estero uno o più professionisti, e ne da adeguata pubblicità sul proprio sito Internet.



2. – L’impresa comunica alla Cancelleria Consolare competente per territorio la necessità di certificare un’opera realizzata all’estero. Nel caso l’impresa presenti la richiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione è stata realizzata l’opera, sarà reindirizzato alla Cancelleria Consolare competente.

3 – La Sede comunica all’impresa l’elenco dei professionisti accreditati. Laddove non esistano tecnici di fiducia nella circoscrizione consolare in cui è stata realizzata l’opera, è possibile per l’impresa affidarsi a tecnici di fiducia accreditati presso circoscrizioni consolari o paesi limitrofi a quello in cui è stata realizzata l’opera.

4. – Il tecnico di fiducia – scelto autonomamente dall’impresa tra quelli indicati nell’elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle condizioni di incompatibilità – produce un certificato conforme al modello B semplificato. Il certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico e cartaceo datato, timbrato e firmato dal profe