Atti di nascita di minori nati all’estero con ascendenti di primo o secondo grado in possesso solamente della cittadinanza italiana iure sanguinis, o il di cui genitore o adottante abbia risieduto in Italia
ATTENZIONE!
Si informa che le richieste di trascrizione della nascita di figli minori dovranno essere presentate personalmente a seguito di appuntamento da ottenere per il tramite del portale PRENOT@MI: Stato Civile. Per ogni singola pratica deve essere richiesto il relativo appuntamento.
REQUISITI
Il nuovo impianto normativo prevede che i nati all’estero in possesso di un’altra cittadinanza non trasmettano automaticamente quella italiana, salvo che ricorrano alcuni specifici presupposti indicati dal nuovo art. 3-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Pertanto, la cittadinanza italiana iure sanguinis può adesso essere riconosciuta a chi è nato all’estero quando il richiedente abbia:
- un ascendente di primo grado (genitore) o di secondo grado (nonno o nonna) che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana, o
- un genitore o adottante che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Per il caso n. 1, è onere del richiedente dimostrare in maniera incontrovertibile che gli ascendenti in questione non possiedano (o non possedevano al momento della morte dell’ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell’interessato) altre cittadinanze al di fuori di quella italiana. Potranno essere presentati certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o certificato utile a raggiungere la prova richiesta dalla legge. Non sono invece sufficienti mere dichiarazioni di parte.
Per il caso n. 2 la residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente. È sufficiente che uno solo dei genitori sia stato residente in Italia, ma si considerano solo i genitori cittadini italiani. La residenza deve essere stata di almeno due anni continuativi prima della nascita del richiedente. Non rileva la residenza in Italia di genitori stranieri. Nel caso di genitore cittadino italiano iure sanguinis che abbia ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza italiana dopo il periodo di residenza in Italia, il requisito della residenza in Italia è comunque maturato e il figlio può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
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- “INSCRIPCIÓN INTEGRAL DE NACIMIENTO” (Copia del Libro delle Nascite) per uso estero, certificato dall’Anagrafe dell’Ecuador e postillato dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador, successivamente tradotto in lingua italiana da uno dei Traduttori di Riferimento di questa Ambasciata;
- in caso di figli adottivi, sentenza di adozione munita di certificato di passaggio in giudicato, postillata dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador, successivamente tradotta in italiano, da uno dei Traduttori di Riferimento di questa Ambasciata;
- il formulario di richiesta della trascrizione, debitamente compilato e firmato dall’interessato;
- schema di albero genealogico, debitamente compilato, datato e firmato;
- copia a colori dei documenti di identità di tutti i soggetti nominati negli atti in questione: passaporto/i italiano/i del/i genitore/i cittadino/i, della carta identità del genitore straniero e del e minore (tutti su un unico foglio);
- certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o certificato utile a dimostrare il possesso della sola cittadinanza italiana; tali certificati devono essere rilasciati dall’Autorità competente del Paese straniero in cui l’ascendente è emigrato ed ha risieduto (per l’Ecuador, il Dipartimento di “Asesoría Jurídica” del Ministro degli Affari Esteri); essi devono essere postillati e tradotti secondo la normativa vigente nel Paese dove essi vengono rilasciati (caso n. 1);
- certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente (caso n. 2).
Tutti i documenti che NON vengono rilasciati in Italia devono essere POSTILLATI e TRADOTTI in italiano nei Paesi dove essi vengono emessi.
Per i figli minori di 18 anni e maggiori di 14, nati fuori dal matrimonio, è necessario formare l’atto di riconoscimento della filiazione extra matrimoniale, pertanto, devono presentarsi entrambi i genitori, nonché il figlio minore per la firma relativa.