ATTI DI NASCITA DI MINORI STRANIERI NATI ALL’ESTERO E FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (IURE SANGUINIS) IN POSSESSO DI PIÙ CITTADINANZE (ES. ITALIANA ED ECUADORIANA)
ATTENZIONE!
Si informa che le richieste di trascrizione della nascita di figli minori dovranno essere presentate da entrambi i genitori (incluso quello straniero) a seguito di appuntamento da ottenere per il tramite del portale PRENOT@MI: Stato Civile. Per ogni singola pratica (figlio/a) deve essere richiesto il relativo appuntamento.
REQUISITI
Qualora si tratti di minori stranieri nati all’estero dopo il 24/05/2025, figli di cittadini italiani per nascita (iure sanguinis), in possesso di più cittadinanze (es. italiana ed ecuadoriana) la Legge del 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del Decreto Legge n. 36/2025, ha introdotto la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di Legge”. Il minore che ne beneficia non sarà cittadino italiano per nascita (iure sanguinis).
La norma prevede che i genitori (incluso il genitore straniero) rendano presso l’Ufficio Consolare di questa Ambasciata, entro 3 (tre) anni dalla nascita* del minore (modifica apportata dalla Legge di bilancio 2006, comma 513, art. 1; in vigore dal 1º gennaio 2026) una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza (*o dal giorno in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento. Se invece avviene prima il riconoscimento da parte del genitore NON cittadino italiano per nascita (iure sanguinis ), il predetto termine di tre anni sarà considerato a partire dal riconoscimento del genitore cittadino italiano per nascita (iure sanguinis).
Si precisa che tale dichiarazione è possibile esclusivamente per i minori stranieri nati all’estero da genitore che sia cittadino italiano per nascita (iure sanguinis).
Non possono quindi avvalersi di questa procedura i figli di cittadini diventati italiani per naturalizzazione (art. 9 della Legge n. 91/1992), per beneficio di Legge (art. 4 della Legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della Legge n. 91/1992 o art. 10 della Legge n. 555/1912), per riacquisto (art. 13 o 17 della Legge n. 91/1992) o per convivenza da minorenni con genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana (iuris communicatione art. 14 della Legge n. 91/1992).
La dichiarazione di volontà di acquisto, che deve essere formale e deve essere firmata in presenza da entrambi i genitori, si effettua nella Cancelleria Consolare di questa Ambasciata a seguito di appuntamento da ottenere come sopra indicato. Non è necessaria la presenza del minore.
Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore. In entrambi i predetti casi dovrà essere presentata apposita certificazione. In presenza di un solo genitore, se straniero, si dovrà procedere all’autentica della sua firma.
La dichiarazione di volontà di acquisto è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra ed avviene a titolo completamente gratuito (modifica apportata dalla Legge di bilancio 2006, comma 513, art. 1; in vigore dal 1º gennaio 2026; non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate).
Nel caso il minore stabilisca la sua residenza legale in Italia, la dichiarazione potrà essere presentata anche successivamente al termine dei tre anni, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- “INSCRIPCIÓN INTEGRAL DE NACIMIENTO” (Copia del Libro delle Nascite) per uso estero, certificato dall’Anagrafe dell’Ecuador e postillato dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador, successivamente tradotto in lingua italiana da uno dei Traduttori di Riferimento di questa Ambasciata;
- in caso di figli adottivi, sentenza di adozione munita di certificato di passaggio in giudicato, postillata dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador, successivamente tradotta in italiano, da uno dei Traduttori di Riferimento di questa Ambasciata;
- il formulario di richiesta della trascrizione, debitamente compilato e firmato dall’interessato;
- documenti di identità validi, in originale e copia a colori, di tutti i soggetti nominati negli atti in questione: passaporto italiano del genitore cittadino, della carta di identità locale del genitore straniero e del minore (i documenti di identità devono essere fotocopiati su un unico foglio); nel caso il passaporto italiano del genitore cittadino sia scaduto presentare anche la carta di identità locale valida.
Tutti gli atti ed i certificati che NON vengono rilasciati in Italia devono essere POSTILLATI e TRADOTTI in italiano nei Paesi dove essi vengono emessi.
REGIME TRANSITORIO (Legge 23 maggio 2025, n. 74)
REQUISITI
La Legge del 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del Decreto Legge n. 36/2025 ha introdotto anche una norma transitoria che consente la possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza anche per i minorenni alla data del 24/05/2025 che siano figli di cittadini italiani per nascita (iure sanguinis) in possesso di più cittadinanze (es. italiana ed ecuadoriana). Tale dichiarazione dovrà essere effettuata tassativamente entro e non oltre il 31/05/2026.
La dichiarazione di volontà di acquisto, che deve essere formale e deve essere firmata in presenza da entrambi i genitori, si effettua nella Cancelleria Consolare di questa Ambasciata a seguito di appuntamento da ottenere come sopra indicato. Non è necessaria la presenza del minore.
Per i figli minori di 18 anni e maggiori di 14, nati fuori dal matrimonio, è necessario formare l’atto di riconoscimento della filiazione extra matrimoniale, pertanto, devono presentarsi entrambi i genitori, nonché il figlio minore per la firma relativa.
Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore. In entrambi i predetti casi dovrà essere presentata apposita certificazione. In presenza di un solo genitore, se straniero, si dovrà procedere all’autentica della sua firma.
La dichiarazione di volontà di acquisto è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra ed avviene a titolo completamente gratuito (modifica apportata dalla Legge di bilancio 2006, comma 513, art. 1; in vigore dal 1º gennaio 2026; non è previsto alcun rimborso per le istanze già presentate).
Nel caso in cui il minorenne alla data del 24/05/2025 diventi maggiorenne entro la data del 31/05/2026, la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza dovrà essere presentata direttamente dall’interessato.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- “INSCRIPCIÓN INTEGRAL DE NACIMIENTO” (Copia del Libro delle Nascite) per uso estero, certificato dall’Anagrafe dell’Ecuador e postillato dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador, successivamente tradotto in lingua italiana da uno dei Traduttori di Riferimento di questa Ambasciata;
- in caso di figli adottivi, sentenza di adozione munita di certificato di passaggio in giudicato, postillata dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador, successivamente tradotta in italiano, da uno dei Traduttori di Riferimento di questa Ambasciata;
- il formulario di richiesta della trascrizione, debitamente compilato e firmato dall’interessato;
- documenti di identità validi, in originale e copia a colori, di tutti i soggetti nominati negli atti in questione: passaporto italiano del genitore cittadino, della carta di identità locale del genitore straniero e del minore (i documenti di identità devono essere fotocopiati su un unico foglio); nel caso il passaporto italiano del genitore cittadino sia scaduto presentare anche la carta di identità locale valida.
Tutti gli atti ed i certificati che NON vengono rilasciati in Italia devono essere POSTILLATI e TRADOTTI in italiano nei Paesi dove essi vengono emessi.
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Si precisa che in entrambi i casi trattandosi di acquisto della cittadinanza italiana per “beneficio di legge” il minore non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla firma da parte dei genitori del minore (o del minore divenuto maggiorenne) della dichiarazione in Cancelleria Consolare.
Trattandosi di una richiesta di acquisto della cittadinanza italiana per “beneficio di Legge” essa NON riveste carattere obbligatorio.
Alla cittadinanza italiana acquisita nei modi sopra indicati, l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, potra fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una situazione di apolidia.