ATTI DI NASCITA DI MINORI STRANIERI NATI ALL’ESTERO E FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (IURE SANGUINIS) IN POSSESSO DI PIÙ CITTADINANZE (ES. ITALIANA ED ECUADORIANA)
ATTENZIONE!
Si informa che le richieste di trascrizione della nascita di figli minori dovranno essere presentate da entrambi i genitori (incluso quello straniero) a seguito di appuntamento da ottenere per il tramite del portale PRENOT@MI: Stato Civile. Per ogni singola pratica (figlio/a) deve essere richiesto il relativo appuntamento.
REQUISITI
Qualora si tratti di minori stranieri nati all’estero e figli di cittadini italiani per nascita (iure sanguinis), non per naturalizzazione, in possesso di più cittadinanze (es. italiana ed ecuadoriana) la Legge del 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del Decreto Legge n. 36/2025, ha introdotto la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di Legge”.
La norma prevede che i genitori (incluso il genitore straniero) rendano presso l’Ufficio Consolare di questa Ambasciata entro un anno dalla nascita del minore una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza.
Si precisa che tale dichiarazione è possibile esclusivamente per i minori stranieri nati da genitore che sia cittadino italiano per nascita (iure sanguinis) e non per naturalizzazione.
Non possono quindi avvalersi di questa procedura i figli di cittadini diventati italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912) o per convivenza da minorenni con genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana (art. 14 della legge n. 91/1992).
La dichiarazione di acquisto, che deve essere firmata da entrambi i genitori, si effettua nella Cancelleria Consolare di questa Ambasciata ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra ed al pagamento di 250,00 € a favore del Ministero dell’Interno (il contributo è dovuto per ciascun minore e deve essere effettuato un versamento distinto per ognuno).
Il pagamento avviene tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico. La ricevuta telematica, dove risulti che la transazione è stata CONFERMATA, deve essere validata (firmata e timbrata) da un funzionario della Banca (non si accettano firme digitali) e si dovrà presentare alla consegna dell’atto di nascita e firma della dichiarazione:
Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per beneficio di legge ex art. 4, comma 1-bis, lett. b) L. 91/1992 – nome e cognome del minore
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- “INSCRIPCIÓN INTEGRAL DE NACIMIENTO” (Copia del Libro delle Nascite) per uso estero, certificato dall’Anagrafe dell’Ecuador e postillato dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador, successivamente tradotto in lingua italiana da uno dei Traduttori di Riferimento di questa Ambasciata;
- in caso di figli adottivi, sentenza di adozione munita di certificato di passaggio in giudicato, postillata dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador, successivamente tradotta in italiano, da uno dei Traduttori di Riferimento di questa Ambasciata;
- il formulario di richiesta della trascrizione, debitamente compilato e firmato dall’interessato;
- copia a colori dei documenti di identità di tutti i soggetti nominati negli atti in questione: passaporto/i italiano/i del/i genitore/i cittadino/i, della carta identità del genitore straniero e del e minore (tutti su un unico foglio);
- ricevuta telematica di pagamento del contributo di 250,00 € a favore del Ministero dell’Interno (il contributo è dovuto per ciascun minore e deve essere effettuato un versamento distinto per ognuno).
Tutti i documenti che NON vengono rilasciati in Italia devono essere POSTILLATI e TRADOTTI in italiano nei Paesi dove essi vengono emessi.
Per i figli minori di 18 anni e maggiori di 14, nati fuori dal matrimonio, è necessario formare l’atto di riconoscimento della filiazione extra matrimoniale, pertanto, devono presentarsi entrambi i genitori, nonché il figlio minore per la firma relativa.
REGIME TRANSITORIO (Legge 23 maggio 2025, n. 74)
REQUISITI
La Legge del 23 maggio 2025, n. 74, di conversione del Decreto Legge n. 36/2025 ha introdotto anche una norma transitoria che consente la possibilità di effettuare la suddetta dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza anche per i minorenni alla data del 24/05/2025 che siano figli di cittadini italiani per nascita (iure sanguinis), non per naturalizzazione, in possesso di più cittadinanze (es. italiana ed ecuadoriana). Tale dichiarazione dovrà essere effettuata tassativamente entro il 31/05/2026.
La dichiarazione di acquisto, che deve essere firmata da entrambi i genitori, si effettua nella Cancelleria Consolare di questa Ambasciata ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra ed al pagamento di 250,00 € a favore del Ministero dell’Interno (il contributo è dovuto per ciascun minore e deve essere effettuato un versamento distinto per ognuno).
Nel caso il minorenne alla data del 24/05/2025 diventi maggiorenne entro la data del 31/05/2026, la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza dovrà essere presentata direttamente dall’interessato.
Il pagamento avviene tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico. La ricevuta telematica, dove risulti che la transazione è stata CONFERMATA, deve essere validata (firmata e timbrata) da un funzionario della Banca (non si accettano firme digitali) e si dovrà presentare alla consegna dell’atto di nascita e firma della dichiarazione:
Beneficiario: “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per beneficio di legge ex art. 4, comma 1-bis, lett. b) L. 91/1992 ed ex art. 1, 1-ter del D.L. 36/2025 – nome e cognome del minore
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- “INSCRIPCIÓN INTEGRAL DE NACIMIENTO” (Copia del Libro delle Nascite) per uso estero, certificato dall’Anagrafe dell’Ecuador e postillato dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador, successivamente tradotto in lingua italiana da uno dei Traduttori di Riferimento di questa Ambasciata;
- in caso di figli adottivi, sentenza di adozione munita di certificato di passaggio in giudicato, postillata dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador, successivamente tradotta in italiano, da uno dei Traduttori di Riferimento di questa Ambasciata;
- il formulario di richiesta della trascrizione, debitamente compilato e firmato dall’interessato;
- copia a colori dei documenti di identità di tutti i soggetti nominati negli atti in questione: passaporto/i italiano/i del/i genitore/i cittadino/i, della carta identità del genitore straniero e del e minore (tutti su un unico foglio);
- ricevuta telematica di pagamento del contributo di 250,00 € a favore del Ministero dell’Interno (il contributo è dovuto per ciascun minore e deve essere effettuato un versamento distinto per ognuno).
Tutti i documenti che NON vengono rilasciati in Italia devono essere POSTILLATI e TRADOTTI in italiano nei Paesi dove essi vengono emessi.
Per i figli minori di 18 anni e maggiori di 14, nati fuori dal matrimonio, è necessario formare l’atto di riconoscimento della filiazione extra matrimoniale, pertanto, devono presentarsi entrambi i genitori, nonché il figlio minore per la firma relativa.
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Si precisa che in entrambi i casi trattandosi di acquisto della cittadinanza italiana per “beneficio di legge” il minore non acquisterà la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla firma da parte dei genitori del minore (o del minore divenuto maggiorenne) della dichiarazione in Cancelleria Consolare.
Trattandosi di una richiesta di acquisto della cittadinanza italiana per “beneficio di Legge” essa NON riveste un carattere obbligatorio.