{"id":5751,"date":"2025-06-24T16:21:29","date_gmt":"2025-06-24T21:21:29","guid":{"rendered":"https:\/\/ambquito.esteri.it\/?page_id=5751"},"modified":"2025-11-26T13:32:08","modified_gmt":"2025-11-26T18:32:08","slug":"riacquisto-cittadinanza-a-favore-di-ex-cittadini","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambquito.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/riacquisto-cittadinanza-a-favore-di-ex-cittadini\/","title":{"rendered":"RIACQUISTO CITTADINANZA A FAVORE DI EX-CITTADINI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><u>RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA<\/u><\/strong><br \/>\n<strong><u>\u00a0A FAVORE DI EX CITTADINI<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La<\/strong> <strong>Legge di conversione del D. L. 36\/2025 ha modificato l\u2019art. 17, comma 1, della Legge n. 91\/1992, consentendo ad ex-cittadini, anche residenti all\u2019estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana rendendo una apposita dichiarazione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><u>Ambito di applicazione<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nuovo art. 17, comma 1, della Legge n. 91\/1992, si applica solamente in presenza dei seguenti requisiti:<\/p>\n<p>&#8211; l\u2019interessato deve essere <strong>nato in Italia, oppure, deve <\/strong>essere stato <strong>residente in Italia per almeno due anni continuativi<\/strong>;<br \/>\n&#8211; l\u2019interessato deve aver <strong>perso la cittadinanza NON oltre il 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi<\/strong>:<\/p>\n<p>1) ha volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all&#8217;estero la propria residenza (articolo 8, numero 1\u00b0, della legge n. 555\/1912);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) avendo acquistato senza concorso di volont\u00e0 propria una cittadinanza straniera, ha rinunciato alla cittadinanza italiana e ha stabilito la propria residenza all\u2019estero (articolo 8, numero 2\u00b0, della legge n. 555\/1912);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3) essendo figlio minore non emancipato di chi ha perso la cittadinanza, aveva in comune con il genitore la residenza e ha acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555\/1912).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nuovo articolo 17, comma 1, della legge n. 91\/1992, <strong>NON si applica <\/strong>invece a favore di:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; ex cittadini nati all\u2019estero che non sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; chi ha perso la cittadinanza dopo il 15 agosto 1992 (per qualunque motivo);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; chi ha perso la cittadinanza nei casi previsti dall\u2019articolo 8, numero 3\u00b0 (colui che, \u201cavendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l&#8217;intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l&#8217;impiego o il servizio\u201d);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; chi non ha esercitato l\u2019opzione prevista dall\u2019articolo 5, secondo comma, della legge n. 123\/1983 (figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina che, in caso di doppia cittadinanza, poteva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore et\u00e0).<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><u>Termini di applicazione<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La dichiarazione di riacquisto da parte dell\u2019ex-cittadino deve essere presentata tassativamente tra il 1\u00b0 luglio 2025 ed il 31 dicembre 2027.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><u>Modalit\u00e0 della dichiarazione<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli ex-cittadini, interessati al riacquisto della cittadinanza italiana, dovranno trasmettere, via corriere, al seguente indirizzo la documentazione originale in appresso elencata:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>EMBAJADA DE ITALIA<\/strong><br \/>\n<strong>OFICINA CONSULAR<\/strong><br \/>\n<strong><em>RIACQUISTO CITTADINANZA<\/em><\/strong><br \/>\n<strong>CALLE LA ISLA N26-25 Y H. ALBORNOZ<\/strong><br \/>\n<strong><u>170521 \u2013 QUITO (ECUADOR)<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1) istanza <\/strong>di riacquisto della cittadinanza italiana (<strong>schema libero<\/strong>), indirizzata all\u2019Ufficio Consolare dell\u2019Ambasciata d\u2019Italia in Quito (Ecuador) dove andr\u00e0 <strong>obbligatoriamente indicato un indirizzo di posta elettronica dove saranno inviate le relative comunicazioni<\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2)<\/strong> <strong>copia a colori di un valido documento di identit\u00e0<\/strong> emesso dall\u2019autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza e\/o residenza;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3)<\/strong> <strong>atto di nascita rilasciato dal Comune italiano competente; nel caso di nati all\u2019estero<\/strong> esso dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, ossia <strong><a href=\"https:\/\/ambquito.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">postillato e tradotto<\/a><\/strong>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>4)<\/strong> <u>solo per i nati all\u2019estero<\/u>, <strong>certificato storico di residenza<\/strong> rilasciato dal Comune italiano competente, che attesti la residenza in Italia per almeno due anni continuativi del richiedente;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>5)<\/strong> <strong>certificato storico di cittadinanza<\/strong> che attesti il precedente possesso della cittadinanza italiana;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>6)<\/strong> <strong>certificato che attesti la causa della perdita della cittadinanza<\/strong> (documentazione atta a dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa \u00e8 acquisita); la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente <a href=\"https:\/\/ambquito.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>postillata e tradotta<\/strong><\/a>;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>7)<\/strong> <strong>certificato che attesti la data di decorrenza di tale perdita<\/strong> (generalmente, mediante la documentazione di cui al punto 6).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per comprovare quanto sopra elencato, si potr\u00e0 altres\u00ec fare riferimento alle evidenze documentali gi\u00e0 in possesso agli atti di questa Sede, in particolare nel caso in cui si disponga del fascicolo del soggetto interessato a riacquistare il nostro <em>status civitatis<\/em>. <u>Non sar\u00e0 possibile ricorrere all\u2019utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>8)<\/strong> <strong>ricevuta originale<\/strong> del pagamento del <strong>diritto consolare in dollari USA (pari ad euro 250) <\/strong>di cui all\u2019art. <a href=\"https:\/\/ambquito.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/tariffe-consolari-of\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>07C-Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza<\/strong><\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dichiarazione dovr\u00e0 essere <strong>resa dall\u2019interessato personalmente <\/strong>innanzi al Capo dell\u2019Ufficio consolare o al dipendente delegato all\u2019esercizio delle funzioni di stato civile. <u>Non \u00e8 richiesta la presenza di testimoni<\/u>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pertanto, una volta esaminati i predetti requisiti, gli interessati saranno convocati via email all\u2019indirizzo indicato dall\u2019interessato nell\u2019istanza di riacquisto, al fine di poter rendere la dichiarazione in questione.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><u>Effetti della dichiarazione<\/u><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dal giorno successivo alla dichiarazione, l\u2019ex-cittadino riacquista la cittadinanza italiana. La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo<\/strong>: <u>dal giorno della perdita della cittadinanza (per i naturalizzati stranieri il giorno successivo all\u2019acquisto volontario della cittadinanza straniera) fino al giorno in cui \u00e8 presentata la dichiarazione di riacquisto, l\u2019interessato \u00e8 considerato straniero a tutti gli effetti di Legge.<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><u>Il riacquisto della cittadinanza comporta il riacquisto di diritti ed obblighi propri dello Stato di cittadinanza, tra cui si segnalano:<\/u><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) l\u2019obbligo di <strong>iscrizione anagrafica <\/strong>(la cui rilevanza, anche ai fini elettorali, impone all\u2019Ufficio Consolare di fare il possibile per acquisire le occorrenti dichiarazioni dell\u2019interessato al momento stesso della presentazione della dichiarazione di riacquisto);<\/p>\n<p>b) l\u2019obbligo di <strong>aggiornare la propria posizione di stato civile <\/strong>(ad esempio, fornendo l\u2019atto di matrimonio, gli atti con i quali i matrimoni precedenti sono stati sciolti, eccetera);<\/p>\n<p>c) il diritto di essere <strong>iscritto alle liste elettorali<\/strong>;<\/p>\n<p>d) il diritto di ottenere il passaporto e la carta di identit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>trasmissione della cittadinanza ai discendenti <\/strong>\u00e8 disciplinata dalle regole generali, recentemente riformate dal D. L. n. 36\/2025. Si attira l\u2019attenzione che, con la Legge di conversione del Decreto Legge (Legge n. 74\/2025), \u00e8 stato modificato l\u2019articolo 14 della Legge n. 91\/1992: il <strong>riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all\u2019estero non comporta pi\u00f9 l\u2019automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all\u2019estero<\/strong>. Per tale acquisto (cosiddetto <em>communicatione iuris<\/em>) \u00e8 ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pertanto, i figli (minorenni o, a maggior ragione, maggiorenni) residenti all\u2019estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore NON acquistano, per il fatto di detto riacquisto, la cittadinanza italiana. <\/strong>Tuttavia, se il genitore era originariamente cittadino italiano per nascita, il figlio nato prima del riacquisto potr\u00e0 acquistare la cittadinanza italiana con la residenza in Italia (articolo 4, comma 1, lettera c, o articolo 9, comma 1, lettera a, della legge n. 91\/1992).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Poich\u00e9 il genitore che riacquista la cittadinanza <strong>non \u00e8 pi\u00f9 un cittadino per nascita<\/strong>, ma lo \u00e8 a diverso titolo (<strong>riacquisto<\/strong>), <strong>NON<\/strong> sar\u00e0 possibile presentare, la dichiarazione di cui all\u2019articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 91\/1992 per la registrazione, entro un anno dallo stabilimento della filiazione, dei figli minorenni nati prima del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Ugualmente non pu\u00f2 essere applicata l\u2019articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge n. 36\/2025 per la registrazione dei figli minorenni al 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge n. 74\/2025).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA \u00a0A FAVORE DI EX CITTADINI La Legge di conversione del D. L. 36\/2025 ha modificato l\u2019art. 17, comma 1, della Legge n. 91\/1992, consentendo ad ex-cittadini, anche residenti all\u2019estero, in determinati casi e per un periodo di tempo limitato, di riacquistare la cittadinanza italiana rendendo una apposita dichiarazione. 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