Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Cittadinanza

VIDEO TUTORIAL

1. Cittadinanza (Riconoscimento della Cittadinanza “Jure Sanguinis”)

2. Naturalizzazione per Matrimonio (per coniugi di cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE)


1. Cittadinanza (Riconoscimento della Cittadinanza “Jure Sanguinis“)

Le persone, legalmente residenti in Ecuador, con ascendenti (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) cittadini italiani, nati in Italia o in altri paesi, e che vogliano ottenere la cittadinanza italiana “jure sanguinis”, dovranno:

1. Considerare che:

a. La Costituzione sancisce che il figlio di cittadino italiano ha diritto alla cittadinanza italiana, sia che egli sia nato in Italia o in qualunque altro paese; successivamente, è stato riconosciuto lo stesso diritto ai figli di cittadine italiana, qualora essi siano nati successivamente all’1 Gennaio 1948; per i figli di madre cittadina italiana (o comunque con diritto alla cittadinanza “jure sanguinis”) nati prima dell’1 Gennaio 1948, la cittadinanza dovrà essere richiesta attraverso il relativo Ricorso innanzi ai competenti Tribunali Italiani;

b. il/la cittadino/a italiano/a che abbia rinunziato alla cittadinanza prima della nascita dei figli o prima che essi abbiano raggiunto la maggiore età, hanno perso il diritto alla trasmissione della cittadinanza ai predetti figli;

c. il/la cittadino/a italiano/a che abbia richiesto la naturalizzazione in qualunque paese prima del 5 Febbraio 1992, ha perso la cittadinanza e quindi anche il diritto di trasmissione della medesima ai propri figli, salvo nel caso in cui i medesimi siano nati nello stesso paese di naturalizzazione del genitore e prima che la naturalizzazione sia stata completata;

d. i figli minorenni del cittadino che rinunzia alla cittadinanza italiana o che si naturalizza in un paese diverso da quello dove i figli sono nati, perdono il diritto al riconoscimento della cittadinanza;

e. i figli nati successivamente alla rinunzia alla cittadinanza italiana o alla naturalizzazione del genitore, non hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis in quanto nati da cittadino/a straniero/a;

f. la moglie straniera del cittadino italiano che ha contratto matrimonio prima dell’1 Aprile 1983, ottiene automaticamente la cittadinanza italiana per matrimonio, dovendo soltanto richiedere all’Ambasciata competente la trascrizione del proprio atto di nascita;

g. la moglie straniera di cittadino italiano, che ha contratto matrimonio successivamente all’1 Aprile 1983, può ottenere la cittadinanza attraverso la Naturalizzazione per matrimonio.

h. l’iter per il riconoscimento della cittadinanza verrà effettuato per una sola generazione per volta (richiedente, coniuge e figli di stato civile libero e senza prole, conviventi con il genitore richiedente la cittadinanza);

i. la Domanda di Riconoscimento della Cittadinanza deve essere compilata completamente e presentata, previo appuntamento dal primo discendente vivente del cittadino italiano nato in Italia o nato in qualunque altro Paese e che sia già in possesso della cittadinanza, abbia ottenuto il passaporto e sia regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – AIRE;

j. i requisiti richiesti sono indispensabili, insostituibili e obbligatori;

k. il Contributo di 300 Euro, previsto per questo tipo di pratica, corrisponde ai diritti di analisi della documentazione richiesta e, qualora la domanda di Riconoscimento della Cittadinanza venisse rifiutata, non verrà reso all’interessato;

2. Prenotare un appuntamento a nome del primo discendente vivente dell’ascendente italiano per “Riconoscimento della Cittadinanza” attraverso l’applicativo Prenot@mi soltanto nel momento in cui il richiedente sia in possesso della documentazione completa, poiché l’Ambasciata NON accetterà documentazione errata o incompleta; nel caso in cui il richiedente non riesca a completare la documentazione entro la data prenotata, non deve confermare l’appuntamento nei tempi previsti dall’applicativo Prenota Online, affinché l’appuntamento rimanga disponibile per altri utenti. Chi, invece, sia in possesso della documentazione completa e corretta entro la data della prenotazione deve confermare il proprio appuntamento, sempre tramite l’applicativo Prenot@mi;

3. Compilare completamente e con dati esatti la Domanda di Riconoscimento della Cittadinanza e presentarla il giorno dell’appuntamento. La data della domanda dovrà essere la stessa di quella dell’appuntamento;

4. Il controvalore in Dollari Usa del Contributo di 300 Euro deve essere versato, tramite deposito bancario individuale sul contro “Embajada de Italia – Ingresos Consulares” del Banco Pichincha. Il versamento deve essere effettuato la settimana previa alla data dell’appuntamento e l’ammontare esatto dovrà essere confermato nel Tariffario Consolare (Articolo 7b). Il giorno dell’appuntamento dovrà essere consegnata la ricevuta bancaria di versamento in originale e completamente leggibile;

5. Il pagamento del Contributo dovrà essere effettuato sia a nome del richiedente, sia a nome di tutti i figli, frutto di matrimonio o convivenza, maggiorenni senza prole;

6. Tutti i documenti emessi dall’Anagrafe dell’Ecuador dovranno essere postillati dal Ministero degli Affari Esteri dell’Ecuador e tradotti in lingua italiana da uno dei Traduttori Ufficiali di riferimento di questa Ambasciata;

7. Qualunque documento emesso dall’Anagrafe o Ente equivalente in altri Paesi (ad eccezione dell’Italia), dovrà essere legalizzato / postillato secondo le norme in vigore in ogni Paese, tradotto in lingua italiana da traduttori di riferimento e certificati dal Consolato italiano accreditato nello stesso Paese.

Requisiti:

Per richiedenti nati in Ecuador: se altri familiari del richiedente hanno già effettuato le pratiche di riconoscimento della cittadinanza presso questa Ambasciata, non sarà necessario produrre nuovamente la documentazione relativa agli ascendenti comuni.

Se è la prima volta che la famiglia intende svolgere la pratica:

1. Originale del certificato italiano di nascita DEL PRIMO ASCENDENTE, rilasciato dal Comune di appartenenza del cittadino; nel caso in cui l’ascendente sia nato prima della creazione dei registri Comunali di stato civile, dovrà essere prodotta la relativa documentazione ecclesiastica;

2. Originale del certificato italiano di matrimonio, qualora il matrimonio sia avvenuto in Italia, o “Inscripción integral de Matrimonio” dell’Anagrafe dell’Ecuador, certificata dal “Registro Civil”, postillato e tradotto; qualora il matrimonio fosse stato celebrato prima della creazione dell’Anagrafe dell’Ecuador (1901-1902), dovrà essere prodotta la copia autentica del Libro dei Matrimoni, la trascrizione con PC del testo completo risultante sul Libro dei Matrimoni, timbrata e sottoscritta dal Parroco e il tutto legalizzato dalla Conferenza Episcopale, postillato e tradotto in italiano; qualora il matrimonio fosse avvenuto in un Paese terzo, dovrà essere prodotta la stessa documentazione di cui sopra, debitamente legalizzata / postillata, tradotta in italiano e autenticata dall’Ambasciata / Consolato italiano accreditato nel Paese di emissione dei documenti;

3. Se il cittadino italiano fosse deceduto in Italia, dovrà essere prodotto il relativo certificato di morte rilasciato dal Comune di morte; se fosse deceduto in Ecuador il documento da produrre è la “Inscripción Integral de Defunción” dell’Anagrafe dell’Ecuador, certificata dal “Registro Civil” postillata e tradotta; se fosse deceduto invece in un paese terzo, il documento richiesto è l’atto integrale di morte, legalizzata / postillata, tradotta in italiano e autenticata dall’Ambasciata / Consolato italiano accreditato nel Paese di emissione dei documenti;

4. Attestato originale rilasciato dall’autorità competente (per l’Ecuador, il Dipartimento di “Asesoría Jurídica” del Ministro degli Affari Esteri, per altri Paesi, il Ministero dell’Interno o la Funzione Elettorale, a seconda del Paese) da cui si evinca che il cittadino si è naturalizzato e in quale data. Qualora si tratti di documento ecuadoriano, il medesimo dovrà essere postillato e tradotto in lingua italiana; se si tratta di documento emesso in altri paesi, il documento dovrà essere legalizzato / postillato, tradotto in lingua italiana e certificato dal Consolato Italiano accreditato nel Paese di rilascio/naturalizzazione.

5. Per le successive generazioni:

a. “Inscripción integral” di nascita, matrimonio e morte (qualora il cittadino fosse già deceduto), certificata dal “Registro Civil”, postillate e tradotte; qualora il matrimonio fosse avvenuto precedentemente all’1 Aprile 1983, “Inscripción Integral” di nascita anche del coniuge, debitamente legalizzata dal Registro Civil, postillato e tradotto;

b. Nel caso di divorzio e/o secondi matrimoni, dovrà essere prodotta (i) la “Inscripción Integral” di matrimonio debitamente munita dell’annotazione della sentenza di divorzio, certificata dal “Registro Civil”, postillata e tradotta; (ii) testo completo della sentenza di divorzio, debitamente legalizzato dal “Consejo de la Judicatura”, postillato e tradotto;

c. copia a colori della carta d’identità ecuadoriana del coniuge, ex-coniuge, convivente, ex-convivente, e di tutti i figli;

d. qualora tra quelli da iscrivere ci fossero anche figli naturali, presenza del padre o della madre di tali figli ai fini del riconoscimento, e copia della di lui/lei carta d’identità ecuadoriana;

e. nel caso di figli naturali riconosciuti successivamente all’iscrizione all’Anagrafe dell’Ecuador, dovrà essere inderogabilmente prodotto anche il relativo Atto di Riconoscimento, debitamente postillato e tradotto;

f. Nel caso di figli naturali, riconosciuti dal genitore italiano successivamente al compimento della la maggiore età, il Provvedimento
di riconoscimento, sia amministrativo che giudiziario, dovrà essere presentato entro un atto dalla data di emissione / della dichiarazione di passaggio in giudicato / dell’annotazione presso l’Anagrafe competente.

Per i richiedenti nati in altri Paesi: qualora altri ascendenti / familiari avessero già effettuato pratiche di riconoscimento della cittadinanza presso altre Ambasciate / Consolati, non sarà necessario produrre la documentazione appartenente agli ascendenti comuni, ma dovrà essere prodotto copia semplice del passaporto o del certificato di cittadinanza o dell’attestato consolare di completamento della pratica di Riconoscimento della Cittadinanza relativo all’ascendente già trascritto, con l’indicazione esatta del Comune di appartenenza / trascrizione degli atti di stato civile.

Tutti gli altri requisiti sono gli stessi richiesti ai cittadini nati in Ecuador, ma dovranno essere previamente legalizzati dal “Registro Civil” del Paese, / postillati dall’Autorità competente, tradotti in lingua italiana e certificati dall’Ambasciata / Consolato italiano accreditato nel luogo di rilascio dei documenti.


2. Naturalizzazione per Matrimonio (per coniugi di cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE)

Per informazione sulla pratica di naturalizzazione si prega di scaricare e leggere attentamente il documento predisposto dal Ministero degli Affari Esteri  Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile.


Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o della sua acquisizione per naturalizzazione (artt. 5 e 7, nonché art. 9, comma 1, lettera c, e comma 2 della legge n. 91/1992) (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13 e 14).


ATTENZIONE: Nuove disposizioni in materia di pagamenti di diritti consolari