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Assistenza sanitaria temporanea in Italia per i connazionali residenti all’estero

Questo tipo di assistenza viene riconosciuto unicamente agli emigrati italiani all’estero.

Il Ministero della Salute informa che la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:

A – di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE;
oppure:

B – di essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni il connazionale che richiede l’assistenza sanitaria temporanea in Italia non è più tenuto a presentare alle ASL di competenza specifica certificazione rilasciata dagli Uffici Consolari, ai sensi dell’art. 2 del DM 1 febbraio 2016.