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DECLARACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS MENORES DE 14 AÑOS QUE VIAJAN NO ACOMPAÑADOS POR AL MENOS UNO DE LOS PADRES O DE QUIEN EJERCE LA RESPONSABILIDAD TUTELAR. Información disponible únicamente en Italiano.  

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER MINORI DI ETÀ INFERIORE A 14 ANNI CHE VIAGGINO NON ACCOMPAGNATI DA ALMENO UNO DEI GENITORI O DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ TUTORIA.


NOTA BENE Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.


Tutti i minori di cittadinanza italiana per viaggiare devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.


Sono valide per l’espatrio le carte di identità che non rechino sul retro la dicitura NON VALIDA PER L’ESPATRIO


Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare solo se:



  • accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (es:tutore, esercente la potestà genitoriale).

Il passaporto del minore riporta (fatta salva diversa volontà, espressa all’atto della richiesta del passaporto), i nomi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore.


Se il dato del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell’espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l’esibizione dello stato di famiglia o dell’estratto di nascita del minore.


Per gli esercenti la potestà genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell’atto di affido.


Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi.



  • affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno

  • affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)

Compiuti i 14 anni possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.


La dichiarazione di accompagnamento


Importanti novità dal 4 giugno 2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento.


I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l’autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti dell’ Ambasciata (nel caso di residenti in Ecuador) o della questura competente (nel caso di residenti in Italia).


La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l’iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartaceo la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.


Nel primo caso l’ Ambasciata provvederà poi a rilasciare l’attestazione della dichiarazione che l’accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell’istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l’indicazione effettuata dall’autorità stessa.


Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.


Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.


Suggeriamo per ogni evenienza di portare all’ Ufficio passaporti insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell’accompagnatore, dei genitori e del minore.


Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell’Ente cui il minore viene affidato.


Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai «cittadini«, la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all’estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.


Ciò significa che:



  • Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;

  • Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il/i nome/i dei suddetti siano riportati alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.);

  • ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall’ufficio che emette la dichiarazione.


In particolare:



  • il termine massimo di validità della dichiarazione – entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro – è di 6 mesi, salva la possibilità per l’ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).

  • la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.

  • nel caso di viaggi che prevedono l’attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare – sulla base delle modalità del viaggio stesso – se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.


N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.


Inoltre , in aderenza a quanto previsto dall’articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche via fax, raccomanda R/R. e PEC (con o senza firma digitale). In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti. Questo sempre nell’interesse del minore.


Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia


Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per i tratte nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.


Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all’imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.